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Chiunque presiede pubbliche aste di vendita di armi non puo' aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonche' dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o tipo guerra nonche' delle armi comuni sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto nel quale si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso, da parte della persona incaricata di presiedervi, al questore del luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono essere indicati: le generalita' della persona incaricata di dirigere l'asta pubblica; il luogo, la data e l'ora delle operazioni; le quantita' e i tipi di armi messi all'asta. Chiunque e' preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione. Le stesse pene si applicano nei confronti dei responsabili dell'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.

Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 13 luglio 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 326/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203) censurato, con riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, della Costituzione, in quanto punisce la vendita delle armi comuni da sparo nelle pubbliche aste con la pena dell'arresto e dell'ammenda e ciò in contrasto con l'art. 35, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale consente la vendita e la cessione di armi a privati muniti di permesso di porto d'armi ovvero di speciale nulla osta all'acquisto, rilasciato dal Questore. Tale divieto, infatti, pur escludendo la possibilità di vendita coattiva delle armi mediante asta pubblica, non esclude altre e diverse modalità di legittima liquidazione dei beni pignorati, ricavata in via di interpretazione dal giudice di merito. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 532 c.p.c. · Art. 33 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art33 · fonte su Normattiva