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Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si intendono riferite agli atti stipulati fino al 15 novembre 1949. Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950.
Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
