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Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuita' territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, e' data facolta' agli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.
Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
