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Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuita' territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, e' data facolta' agli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.

Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art7 · fonte del testo