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[1]Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei Comuni, che siano sede di tribunali o capoluogo di Provincia, il patrocinio innanzi alle altre preture puo' soltanto essere esercitato, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, osservate le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1901, n. 547.
[2]Nondimeno il presidente del tribunale, sentiti il procuratore del Re ed il presidente del Consiglio dell'Ordine dei procuratori, e il segretario, di cui la nomina sia stata approvata a termini dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, del locale Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, qualora lo ritenga necessario, avuto riguardo al numero degli affari giudiziari ed a quello dei professionisti residenti ed esercitanti abitualmente nel mandamento, ha facolta' di determinare, per ciascuna pretura, il numero delle persone che possono ottenere l'abilitazione, a norma dell'art. 7 della predetta legge.
[3]Ai fini di tale abilitazione saranno preferiti coloro che abbiano maggiori requisiti per il migliore esercizio del patrocinio.
Testo in vigore dal 6 luglio 1928 al 9 maggio 1985
