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[1]Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei Comuni, che siano sede di tribunali o capoluogo di Provincia, il patrocinio innanzi alle altre preture puo' soltanto essere esercitato, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, osservate le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1901, n. 547.

[2]Nondimeno il presidente del tribunale, sentiti il procuratore del Re ed il presidente del Consiglio dell'Ordine dei procuratori, e il segretario, di cui la nomina sia stata approvata a termini dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, del locale Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, qualora lo ritenga necessario, avuto riguardo al numero degli affari giudiziari ed a quello dei professionisti residenti ed esercitanti abitualmente nel mandamento, ha facolta' di determinare, per ciascuna pretura, il numero delle persone che possono ottenere l'abilitazione, a norma dell'art. 7 della predetta legge.

[3]Ai fini di tale abilitazione saranno preferiti coloro che abbiano maggiori requisiti per il migliore esercizio del patrocinio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 08/05/1985, n. 107), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui tiene ferme le disposizioni degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Testo in vigore dal 9 maggio 1985 al 4 giugno 1987

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 127/1985

    Illegittimità dichiarata
    2 maggio 1985

    Allorché la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola. In tal caso la mancata elevazione di detto controllo a livello di esame di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost., va giustificata razionalmente. Ne consegue che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato (ne' del resto da un equipollente di esso), di una categoria di soggetti diversi da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, proprio perché non più giustificata - in considerazione del fatto che i tipi di esercizio professionale, di processo e di competenza del giudice sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che la competenza del pretore è andata gradualmente aumentando, per qualità e quantità; che la difficoltà di reperire nei centri minori avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione, è divenuta già da tempo un motivo inattuale; che, d'altra parte, il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti di cui si tratta, anche se implica una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente all'esame di Stato -, costituisce una deroga irrazionale, e quindi una violazione dell'art. 33, comma quinto e dell'art. 3, comma primo, Cost.. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonché l'art. 1, comma secondo, del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (contenente norme riguardanti i patrocinatori legali), e l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (che regola il patrocinio dinanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché gli artt. 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901. - S n. 58/1963 (che aveva risolto diversamente la questione).

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 8 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 9 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1928 al 9 maggio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 08/05/1985, n. 107), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui tiene ferme le disposizioni degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-06-28;1415~art1 · fonte del testo