Art. 7 — Limiti di applicazione del credito navale
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((Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonche' alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attivita' di ricerca od industriale)). Sono comunque escluse:
- a)le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
- b)le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;
- c)le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 21 giugno 1978
