Norme per l'esercizio del credito navale

Art. 7 — Limiti di applicazione del credito navale

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((Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonche' alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attivita' di ricerca od industriale)). Sono comunque escluse:

  • a)le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
  • b)le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;
  • c)le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.

Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 21 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art7 · fonte su Normattiva