Norme per l'esercizio del credito navale

Art. 7 — Limiti di applicazione del credito navale

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Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonche' ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa e alle navi da pesca oceanica. Sono comunque escluse:

  • a)le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
  • b)le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;
  • c)le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 19 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art7 · fonte su Normattiva