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Non sono elettori:
- 1)gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;
- 2)i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- 3)coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- 4)coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'art. 215 del Codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;
- 5)i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 6)coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
- 7)in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata liberta' degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumita' pubblica, esclusi i colposi, per falsita' in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsita' in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; falsita' in atti, per delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553, per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;
- 8)i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista;
- 9)i tenutari dei locali di meretricio;
- 10)i concessionari di case da giuoco. Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 29 marzo 1956
