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In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite. Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella: da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3; da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10; da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20; da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50; da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100; da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500; oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi cosi' delimitati costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente. Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio. In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvedera' a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalita' previste nei commi precedenti. Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale. ((Nell'ambito delle stesse disponibilita' complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti)).

Testo in vigore dal 15 luglio 1999 al 1 gennaio 2014

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1965

    Questione infondata
    26 giugno 1965

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "Norme sulla disciplina della propaganda elettorale", in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965. GASPARE AMBRO…

    Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 2 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1975 al 15 luglio 1999. 24 parole aggiunte.

… Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale. aggiunto: Nell'ambito delle stesse disponibilita' complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art2 · fonte del testo