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((Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresi' e' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000)).

Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 29 dicembre 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 301/1998

    Questione inammissibile
    18 luglio 1998

    Manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. Invero, nell'ordinanza di rimessione non si coglie il nesso di rilevanza fra le questioni sollevate ed il giudizio pendente dinanzi al giudice 'a quò, ne' si evince se la violazione riguardi la competizione nelle elezioni amministrative o se invece concerna la competizione elettorale politica. - Cfr. S. n. 52/1996, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della sanzione penale, in origine prevista per l'uso, per finalità di propaganda elettorale, dell'altoparlante collocato su automobile. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 9 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 29 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975. 17 parole tolte, 57 parole aggiunte.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti pertolto: , le elezioni sono vietati i comizi tolto: eaggiunto: , le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tolto: nonche' la nuova affissione di stampati, giornali murali tolto: od altri o aggiunto: o altri e manifesti di propaganda tolto: o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione tolto: e' vietata, altresi', ogni aggiunto: altresi' e' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettoraliaggiunto: . E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art9 · fonte del testo