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Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per, le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonche' la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione e' vietata, altresi', ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
Testo in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975
