Art. 16 — Responsabilità del collaudatore
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, penultimo comma, e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Testo vigente dal 21 dicembre 1971
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, penultimo comma, e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Testo vigente dal 21 dicembre 1971
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art16 · fonte su Normattiva