Norme per la edificabilita' dei suoli

Art. 15 — Sanzioni amministrative

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Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

  • a)la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
  • b)la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
  • c)l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). La vigilanza sulle costruzioni e' esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le opere eseguite in totale difformita' o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. L'ordinanza e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso. Contro l'ordinanza del sindaco puo' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Gli atti giuridici aventi per oggetto unita' edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. Qualora l'opera eseguita in totale difformita' o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che e' emessa dal sindaco del comune interessato. Le opere realizzate in parziale difformita' dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione. Non si precede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali e' stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilita'. Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista e' comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1977 al 17 marzo 1985

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 82/1991

    Questione infondata
    15 febbraio 1991

    L'istituto di cui all'art. 15, terzo comma, l. 28 gennaio 1977, n. 10, non può essere qualificato come espropriazione in quanto l'acquisizione gratuita dell'area sulla quale esiste il manufatto abusivo, ove non si sia adempiuto l'obbligo di demolizione, ha certamente natura sanzionatoria e tale natura non muta solo perché il legislatore predetermina l'utilizzazione del bene acquisito "a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale". (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost.).

    Art. 42 cost. · Art. 15 Norme per la edificabilita' dei suoli

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  • Ordinanza n. 75/1986

    Altra decisione
    2 aprile 1986

    Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 27 e 42, terzo comma, Cost. e all'art. 42, terzo comma, Cost. - dell'art. 15, terzo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui prevede per opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione, l'acquisizione gratuita, al patrimonio indisponibile del Comune, dell'immobile e del suolo su cui l'immobile stesso insiste (e ciò anche nei confronti del proprietario che non sia autore dell'abuso). Infatti, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 31, primo comma, legittima i proprietari di opere abusive ultimate entro il 31 ottobre 1983 a presentare richiesta di concessione in sanatoria e il conseguimento di tale sanatoria comporta, a norma dell'art. 38, quarto comma, della stessa legge n. 47/1985 (come modificato dall'art. 5-ter del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298), l'inapplicabilità delle previste sanzioni amministrative. Pertanto, potendo gli interessati evitare le sanzioni contro le quali hanno proposto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. nn. 109/1985, 310/1983; O. n. 32/1983.

    Art. 27 cost. · Art. 42 cost. · Art. 15 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/1985

    Questione inammissibile
    13 novembre 1985

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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