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Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennita' predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1977 al 7 febbraio 1980

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 256/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), in combinato disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), soll…

    Art. 3 cost. · Art. 19 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 14 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli

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  • Ordinanza n. 263/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 19, l. 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, per tutti i procedimenti di esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un piu` consistente indennizzo, per la cessione volontaria dell'immobile: l'art. 19 l. n. 10/1977, proprio nella parte che rileva ai fini della questione stessa, e` stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo. - cfr. S. n. 5/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Norme per la edificabilita' dei suoli

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  • Sentenza n. 355/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma non più in vigore perché la Corte ne ha già dichiarato la illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - in quanto porrebbe in essere una disparità di trattamento fra gli espropriati, stabilendo che le nuove norme sulla determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione si applicano nei soli casi in cui l'indennità non sia ancora definita - posto che detto art. 19, limitatamente al suo primo comma, è stato già dichiarato incostituzionale). - S. n. 5/1980.

    Art. 125 cost. · Art. 43 cost. · Art. 42 cost. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art19 · fonte su Normattiva