Art. 20 — Norme tributarie
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Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2018
