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L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

  • 1)assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;
  • 2)comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;
  • 3)procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;
  • 4)trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura le generalita' dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, e riproducono le generalita' dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1. - Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art17 · fonte del testo