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((Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

  • 1)procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;
  • 2)trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate)).

Testo in vigore dal 13 settembre 1960 al 23 marzo 1990

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Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 99 parole tolte, 85 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedenteaggiunto: Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) tolto: assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

tolto: 2) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

tolto: 3) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa tolto: del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati conaggiunto: , per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni tolto: e numero d'ordine, ed all'invio del manifestoaggiunto: , secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni tolto: del collegio aggiunto: della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio tolto: ed aggiunto: e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

tolto: 4) trasmetteaggiunto: 2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schedetolto: , alla Prefettura aggiunto: di ciascun collegio, le generalita' dei tolto: candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine aggiunto: relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi. Le schede tolto: sonoaggiunto: , di carta consistente, di tolto: identico tipo e colore per ogni collegio aggiunto: tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero tolto: dell'interno, hanno aggiunto: dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle tolto: A e B allegate alla presente legge, e riproducono le generalita' dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1. - aggiunto: E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. Le schede devono pervenire agli tolto: uffici elettorali aggiunto: Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art17 · fonte del testo