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Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale: ((1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- 2)trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.)) Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.
Testo in vigore dal 23 marzo 1990 al 19 ottobre 1993
