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Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il secondo esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 6 giugno 1993
