Art. 6
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Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttivita' e della qualita' di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto. Il Governo e' autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente. Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma restando la facolta' dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprieta' non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario. Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non e' ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualita' e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 maggio 1951, n. 333
2La L. 18 maggio 1951, n. 333 ha disposto (con l'art. 9) che " I ricorsi previsti dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono proposti dinanzi alla Commissione censuaria centrale nel termine di venticinque giorni dalla data del deposito dei piani di espropriazione nell'ufficio comunale."
Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002
