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Il Fondo, di cui al precedente art. 1, e' basato sul sistema capitalizzazione e sul sistema a ripartizione. Gli oneri per le prestazioni a carico del Fondo stesso sono coperti, per il 20 per cento, in capitalizzazione e, per l'80 per cento, in ripartizione. I contributi da corrispondersi a norma della presente legge sono attribuiti alla capitalizzazione ed alla ripartizione nelle percentuali indicate all'articolo successivo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 aprile 1965
