Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 18 — Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

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Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

  • a)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); 1b
  • b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); 1a 1b
  • c)specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); 1b
  • d)specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
  • e)specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus). ((1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie:
  • a)durante il ritorno al luogo di nidificazione;
  • b)durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli)) I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per deter- minate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. ((Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta)). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attivita' venatoria. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi' e venerdi', nei quali l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in ogni caso sospeso. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi', le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolarmentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993

1a

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993 (in G.U. 01-04-1994, n. 76) ha disposto (con l'art. 2) che "Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie Peppola (Fringilla montifringilla) e Fringuello (Fringilla coelebs)".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997

1b

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997 (in G.U. 29-04-1997, n. 98) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti specie: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); colino della Virginia (Colinus virginianus); storno (Sturnus vulgaris); corvo (Corvus frugilegus); taccola (Corvus monedula); francolino di monte (Bonasia bonasia); pittima reale (Limosa limosa)".

Testo in vigore dal 10 luglio 2010 al 10 ottobre 2023

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 581/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2052 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 117/1994

    Questione infondata
    31 marzo 1994

    Le norme derivanti da atti normativi della Comunità europea non possono costituire parametro nei giudizi di competenza della Corte costituzionale, poiché, pur potendo derogare a norme interne di rango costituzionale (purché non contenenti principi fondamentali o diritti inalienabili alla persona umana), esse appartengono ad un ordinamento distinto, anche se coordinato, rispetto a quello interno e, pertanto, non possono essere qualificate come atti aventi valore costituzionale alla stregua dell'ordinamento nazionale. Perciò, nella specie, per contestare la legittimità costituzionale del combinato disposto, da un lato, degli artt. 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g) della legge n. 157 del 1992, che nel vietare la caccia dei fringillidi, a seconda che il numero degli uccelli abbattuti sia o no superiore a cinque, comminano rispettivamente una ammenda o una sanzione amministrativa - e, dall'altro, dell'art. 18, primo comma, lett. b) stessa legge - che a sua volta include il fringuello e la peppola nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio" - non può farsi richiamo alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea 2 aprile 1979, n. 79/409. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità economica europea 2 aprile 1979, n. 409, del combinato disposto degli artt. 18, primo comma, lett. b), 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g), legge 11 febbraio 1992, n. 157). - Sui principi richiamati riguardo agli atti normativi della Comunità europea, la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante: v. S. nn. 232/1989 e 170/1984. red.: S.P.

    Art. 25 cost. · Art. 18 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 30 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art18 · fonte su Normattiva