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[1]Lo scrutinio per le promozioni in Corte di appello viene richiesto quando se ne ravvisi il bisogno.

[2]Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re piu' anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro di grazia e giustizia nella richiesta di scrutinio, che comprendera' non piu' di 150 giudici e sostituti procuratori del Re. L'anzianita' e' determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

[3]Possono altresi' prendervi parte i primi pretori nonche' i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purche' provvisti di un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a quella del meno anziano fra i giudici e sostituti procuratori del Re compresi nella richiesta stessa.

[4]I giudici ed i sostituti procuratori del Re ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

[5]Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art6 · fonte del testo