Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 10 — Foro per le cause tra soci e tra condomini e per quelle relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

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Le cause indicate negli articoli 23 e 24 del Codice di procedura civile, delle quali sia competente a conoscere un'autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte nel Regno davanti al giudice competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice predetto e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art10 · fonte del testo