Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 11 — Foro della pubblica Amministrazione

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Le cause nelle quali e' convenuta un'Amministrazione dello Stato e delle quali e' competente a conoscere una autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorita' giudiziaria di Roma, sempre che non sia preveduta la competenza di altro giudice del Regno, ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile o di altre disposizioni in vigore.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art11 · fonte del testo