Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 8 — Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede nell'Africa Orientale Italiana, che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.

[2]La stessa norma si applica per le societa' non aventi personalita' giuridica, per le associazioni non riconosciute e per i comitati, che, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, del Codice di procedura civile, abbiano sede nell'Africa Orientale Italiana.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art8 · fonte del testo