Art. 8 — Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede nell'Africa Orientale Italiana, che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
