Art. 9 — Foro per le cause ereditarie
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Le cause ereditarie indicate nell'art. 22, primo comma del Codice di procedura civile, quando la successione si e' aperta nell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti al giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di beni quivi situati davanti al giudice del Regno competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
