Art. 36 — Finanziamento attività assistenziali e dopo lavoristiche
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Il contributo allo speciale fondo istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79, per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale, per il 1967 e' fissato nella misura del 30 per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali. A favore dell'Istituto postelegrafonici, per il potenziamento e la istituzione di nuove forme di attivita' assistenziali ai sensi degli articoli 2 lettera h) e 6 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e' devoluto il 20 per cento dell'aliquota delle soprattasse predette. L'Istituto postelegrafonici e' tenuto a corrispondere annualmente all'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, una somma pari ad un terzo dell'entrata di cui al precedente comma. Per gli anni successivi al 1967 il contributo previsto a favore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale dal primo comma del presente articolo sara' determinato, entro il limite massimo del 30 per cento previsto dallo stesso comma, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. Proporzionalmente sara' aggiornata la percentuale di cui al secondo comma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, saranno stabilite annualmente, ai fini della gestione di mense, bar, refettori, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia da istituire e gestire con le entrate di cui al secondo comma, le quote da porre a carico del personale che usufruisce di tali provvidenze.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 27 novembre 1973
