Art. 8 — Sospensione delle misure di sicurezza
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[1]L'esecuzione della liberta' vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, e' sospesa per coloro che sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', se dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.
[2]Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosita' se non a richiesta dell'Autorita' militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.
[3]Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosita' sulle informazioni dell'Autorita' militare.
[4]La sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosita' e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.
Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
