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I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 28 giugno 1980

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1966

    Illegittimità dichiarata
    28 aprile 1966

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio", in riferimento allo art. 3 della Costituzione. Vero è che il principio di uguaglianza è stato costantemente interpretato dalla Corte non soltanto nel senso che il legislatore ordinario non possa introdurre discriminazioni secondo il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali o sociali dei cittadini, ma anche nell'altro che esso è tenuto altresì a non assoggettare a uno stesso trattamento situazioni obiettivamente diverse; tuttavia l'art. 1 della legge impugnata parla si' di rapporti a miglioria..... comunque denominati o comunque costituiti" ma non si limita a questa generica individuazione dell'oggetto della normativa: la fattispecie legale è, infatti, assai più determinata e circostanziata, perché riguarda non già tutti i rapporti a miglioria, ma quelli tra essi "nei quali il contivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni" ed a questo fondo "abbia apportato migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione". Un'ulteriore determinazione è offerta, poi, dalla definizione del rapporto di miglioria contenuta nel secondo comma dell'art. 1, giusta la quale i rapporti di miglioria sono quelli nei quali la "miglioria" consiste nell'impianto di colture arboree o arbustive con o senza fabbricati rurali o gli altri nei quali il contivatore, al luogo di obbligarsi a introdurre nel fondo le "migliorie", abbia pagato il valore di quelle già esistenti al proprietario concedente o al miglioratario nel luogo del quale subentri. Ne' importa illegittimità costituzionale dell'art. 1 la circostanza che la durata del rapporto del miglioratario del fondo si cumuli con quella del rapporto dei miglioratari precedenti, ai fini del raggiungimento del periodo trentennale, in quanto non sembra, nella fattispecie, che il legislatore ordinario - configurando come presupposto dell'applicazione della legge la situazione obiettiva del fondo durata trent'anni immutata, pur nel mutare della situazione soggettiva - abbia oltrepassato i limiti di quella discrezionalità che gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni o nella configurazione della fattispecie, discrezionalità che non può essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale, senza trasformare il giudizio di legittimità costituzionale in giudizio di merito.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 4 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio

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  • Ordinanza n. 47/1965

    Altra decisione
    9 giugno 1965

    La Corte, una volta investita di una questione di legittimità costituzionale, può richiedere ad una pubblica amministrazione (anche se non sia parte nel giudizio di merito) di fornire entro un dato termine i dati e gli elementi che ritiene opportuno di acquisire, prima di pronunziarsi al riguardo.

    Art. 1 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 2 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 3 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 4 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;327~art1 · fonte del testo