Art. 29 — Irrevocabilità e revisione della sentenza
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La sentenza e' irrevocabile, ma puo' essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione, attribuito al pubblico ministero dall'articolo 556 del codice di procedura penale, e' esercitato dalla Commissione inquirente. L'ordinanza che ammette la revisione e' comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'adesione dei commissari d'accusa.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 7 giugno 1989
