Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. Leggi il testo vigente →

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente viene liquidata dal Fondo una pensione annua complessiva di riversibilita' o indiretta, in ragione delle seguenti aliquote della pensione annua complessiva diretta liquidata all'iscritto o che sarebbe spettata allo stesso a norma della presente legge:

  • 1)al coniuge, il 50 per cento;
  • 2)a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, il trattamento globale di riversibilita' o indiretto e' calcolato secondo l'aliquota del 30 per cento per ciascun figlio, con il minimo del 50 per cento ove superstite sia un figlio soltanto. Il trattamento complessivo per i genitori e' stabilito nell'aliquota del 15 per cento per ciascuno. Il trattamento complessivo per i superstiti non puo' essere in ogni caso di importo superiore a quello della pensione diretta. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto che sarebbe spettato allo iscritto in caso di invalidita'. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedenti.

Testo in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art35 · fonte del testo