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Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, lettera c), della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonche' agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, e' attribuita, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1970, un'indennita' mensile di importo corrispondente a quello dell'indennita' di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, e dell'indennita' militare speciale e dell'indennita' di servizio di polizia per gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, aumentata di lire 15.000. Per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel comma precedente, la indennita' mensile di cui allo stesso precedente comma e' stabilita in lire 15.000. Nell'indennita' di cui al primo comma restano assorbite l'indennita' di servizio speciale attualmente dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile, l'indennita' militare speciale, l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza e le indennita' di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi indicati nel comma stesso. L'aumento di lire 15.000, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, e' interamente pensionabile, in relazione alla particolare natura del servizio esplicato dalle forze di polizia.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 14 gennaio 1971

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 86/1986

    Questione infondata
    2 aprile 1986

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica), sollevata lamentando che dalla indennità (di alloggio, vestiario e pubblica sicurezza ivi prevista a favore di funzionari di p.s., personale Arma dei carabinieri, corpo delle guardie di p.s. etc.), siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.. Questione identica è stata infatti già dichiarata non fondata, e successivamente manifestamente infondata, ne' dall'ordinanza in esame emergono elementi nuovi. - S. n. 229/1983; O. nn. 18, 54 e 165/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 165/1984

    Questione infondata
    7 giugno 1984

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 229/1983 e O. nn. 18/1984 e 54/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 54/1984

    Questione infondata
    7 marzo 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 229/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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