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Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, lettera c), della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, nonche' agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, e' attribuita, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1970, un'indennita' mensile di importo corrispondente a quello dell'indennita' di servizio speciale per i funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, e dell'indennita' militare speciale e dell'indennita' di servizio di polizia per gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, aumentata di lire 15.000. Per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel comma precedente, la indennita' mensile di cui allo stesso precedente comma e' stabilita in lire 15.000. Nell'indennita' di cui al primo comma restano assorbite l'indennita' di servizio speciale attualmente dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile, l'indennita' militare speciale, l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza e le indennita' di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi indicati nel comma stesso. L'aumento di lire 15.000, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, e' interamente pensionabile, in relazione alla particolare natura del servizio esplicato dalle forze di polizia.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La 23 dicembre 1970, n. 1054 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'indennita' mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010
