Art. 11 — Funzionamento del Consiglio
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Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta, del Ministro di grazia e giustizia. Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera, su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una Commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati, e uno eletto dal Parlamento.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 29 dicembre 1963
