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Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta, del Ministro di grazia e giustizia. Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera, su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una Commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati, e uno eletto dal Parlamento.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 29 dicembre 1963

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 168/1963

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1963

    È costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 11, 1x comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione agli artt. 104, 1x comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura ledendone l'autonomia sulla base del principio della necessaria collaborazione fra l'organo del potere esecutivo, responsabile politicamente dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia dello Stato, e l'organo costituzionalmente competente a deliberare in ordine allo status dei magistrati.

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 110 cost. · Art. 72 cost.

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  • Sentenza n. 180/1971

    Questione inammissibile
    17 novembre 1971

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (il quale stabilisce che per il conferimento degli uffici direttivi il Consiglio superiore della Magistratura deliberi previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia) proposte dal Tribunale di Milano con riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, sono inammissibili perché irrilevanti prima facie, non essendovi logica connessione tra il presunto vizio di legittimità costituzionale delle norme denunciate e l'oggetto dell'indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullità dei suoi atti, si era proposto in ordine alla regolarità della propria composizione. (Nella specie, il Collegio giudicante, esaminando ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la regolarità della sua costituzione, aveva esteso l'indagine al procedimento di nomina dello stesso presidente del tribunale, il quale aveva regolarmente provveduto alla integrazione del Collegio, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 97 dell'ordinamento giudiziario).

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 110 cost. · Art. 11 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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