Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 5 — Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore

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Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore e' necessaria la presenza di almeno quindici componenti, di cui dieci magistrati. Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 15 gennaio 1976

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