Art. 5 — Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
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((Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento)). Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 30 marzo 2002
