Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 5 — Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore

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((Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento)). Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 30 marzo 2002

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 15 gennaio 1976. 6 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore aggiunto: della magistratura e' necessaria la presenza di almeno tolto: quindici componenti, di cui dieci magistrati aggiunto: quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art5 · fonte del testo