((L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' agli uffici del grado;
  • d)a domanda;
  • e)d'autorita';
  • f)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
  • g)applicazione delle norme sull'avanzamento;
  • h)perdita del grado.)) Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963. 11 parole tolte, 4 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) tolto: raggiungimento dei limiti di servizio e di eta';

e) aggiunto: d'autorita';

aggiunto: f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio tolto: degli ufficiali;

tolto: faggiunto: g) applicazione delle norme sull'avanzamento;

tolto: gaggiunto: h) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art25 · fonte del testo