((L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)non idoneita' agli uffici del grado;
- d)a domanda;
- e)d'autorita';
- f)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
- g)applicazione delle norme sull'avanzamento;
- h)perdita del grado.)) Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento e' disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
