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[1]L'ufficiale che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta' cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita':

[2]maggiore generale.................... anni 62 colonnello........................ anni 60 tenente colonnello.................... anni 58 maggiore......................... anni 56 capitano, tenente e sottotenente............. anni 54

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art26 · fonte del testo