Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1956 al 7 dicembre 1969. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

[2]generale......................... anni 70 colonnello........................ anni 68 tenente colonnello.................... anni 66 maggiore......................... anni 64 capitani, tenenti e sottotenenti............. anni 62 L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di eta' indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 7 dicembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art45 · fonte del testo