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Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 68 e 69 sono approvati dal Ministro. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art70 · fonte del testo