Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo. L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963. 3 parole tolte, 33 parole aggiunte.

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli tolto: 68 e 69 aggiunto: 67 e 68 sono approvati dal Ministro. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle … sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruoloaggiunto: . L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art70 · fonte del testo