L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.((Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a carico del mittente)). Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla sottoscrizione. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

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La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31857/2025

    6 dicembre 2025
    • PROCEDIMENTO CIVILE
    • NOTIFICAZIONE

    In tema di notifica a mezzo posta a persone giuridiche e a società prive di personalità giuridica, l'art. 7 l. n. 890 del 1982 va letto in combinato disposto con l'art. 145, comma 1, prima parte, c.p.c., cosicché la notificazione deve eseguirsi presso la sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, in conformità all'art. 145 c.p.c., che individua i soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto, tra i quali non è compreso il familiare convivente.

    Art. 7 · Art. 145 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28894/2025

    1 novembre 2025
    • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
    • STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

    La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).

    Art. 7 · Art. 10 cost. · Art. 149 c.p.c. · Art. 111 cost.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16640/2025

    21 giugno 2025
    • PROVA CIVILE
    • FALSO CIVILE

    In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.

    Art. 7 · Art. 1 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 148 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 11210/2025

    28 aprile 2025
    • PROCEDIMENTO CIVILE
    • NOTIFICAZIONE

    In tema di notificazione al detenuto, a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale, manca nel codice di rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie e, in particolare, nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta, l'art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. (Nella specie, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso che era stata effettuata mediante consegna all'ufficio matricola della casa circondariale di reclusione).

    Art. 7 · Art. 149 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 131/2007

    Questione infondata
    19 aprile 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata. Invero, non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., non soltanto perché diverse sono le situazioni disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ. - dove è l'ufficiale giudiziario che consegna l'atto al portiere - e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 - dove è l'ufficiale postale che procede alla consegna - ma anche perché non è irragionevole non prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche "postali" dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario. Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 Cost., dal momento che gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale sono ictu oculi riconoscibili come tali, mentre, per ciò che concerne l'art. 2 Cost., nulla è stato dedotto in proposito dal rimettente.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 139 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 210/2005

    Questione inammissibile
    26 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile, per la carente descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che al destinatario della notificazione a mezzo posta, quando l'atto da notificare non venga consegnato a lui, sia dato un avviso della notifica con lettera raccomandata, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 139 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 138/1990

    Questione inammissibile
    16 marzo 1990

    Questione già dichiarata manifestamente inammissibile, per essere l'adozione di eventuali correttivi della disciplina de qua rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. - O. nn. 429/1988 e 591/1989.

    Art. 2 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art7 · fonte su Normattiva