Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]((Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

[2]dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;

[3]da due ufficiali superiori medici, membri.

[4]A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

[5]La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera.

[6]La Commissione di seconda istanza, ove lo ereda previa visita diretta, emette la propria determinazione.

[7]Tale determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente)).

[8]6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

6

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 383/1996

    Questione infondata
    5 novembre 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui è espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermità da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione è tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilità di interloquirvi. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 5 Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1937 al 30 gennaio 1966. 81 parole tolte, 106 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Nelaggiunto: Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato tolto: od operaio potra' ricorrere alla aggiunto: o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare tolto: di corpo d'armata aggiunto: territoriale. In tal caso la pratica tolto: verra' deferita a una Commissione composta del generale medico ispettore e dei due ufficiali medici addetti all'Ispettorato. Potra' inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente aggiunto: viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

aggiunto: dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;

aggiunto: da due ufficiali superiori medici, membri.

aggiunto: A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un tolto: funzionario aggiunto: impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo tolto: di ufficio aggiunto: dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. tolto: Uguale provvedimento sara' applicato ogni qualvolta

aggiunto: La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione tolto: medico- ospedaliera.La Commissione presso la Direzione di sanita', per delegazione del Ministro della guerra e aggiunto: medica ospedaliera.

aggiunto: La Commissione di seconda istanza, ove lo ereda previa visita diretta tolto: ove lo creda, emettera'aggiunto: , emette la propria determinazionetolto: , la quale sara' a tutti gli effettiaggiunto: .

aggiunto: Tale determinazione e' considerata definitiva, salvo tolto: il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione aggiunto: contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

    Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art5 · fonte del testo