Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
[1]((Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
[2]dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
[3]da due ufficiali superiori medici, membri.
[4]A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
[5]La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera.
[6]La Commissione di seconda istanza, ove lo ereda previa visita diretta, emette la propria determinazione.
[7]Tale determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente)).
[8]6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485
6Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002
