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Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potra' ricorrere all'Ispettorato di sanita' militare della rispettiva zona. In tal caso la pratica verra' deferita ad una Commissione formata dal generale medico ispettore, dal suo segretario e da un ufficiale medico superiore all'uopo prescelto. Potra' inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Uguale provvedimento sara' applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso l'Ispettorato di zona, per delegazione del Ministro della guerra e previa visita diretta ove lo creda, emettera' la propria determinazione, la quale sara' a tutti gli effetti definitiva, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.
Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 1 gennaio 1930
