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Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potra' ricorrere all'Ispettorato di sanita' militare della rispettiva zona. In tal caso la pratica verra' deferita ad una Commissione formata dal generale medico ispettore, dal suo segretario e da un ufficiale medico superiore all'uopo prescelto. Potra' inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Uguale provvedimento sara' applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso l'Ispettorato di zona, per delegazione del Ministro della guerra e previa visita diretta ove lo creda, emettera' la propria determinazione, la quale sara' a tutti gli effetti definitiva, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 1 gennaio 1930

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 383/1996

    Questione infondata
    5 novembre 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui è espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermità da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione è tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilità di interloquirvi. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 5 Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art5 · fonte del testo