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Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potra' ricorrere alla ((Direzione di sanita' militare di corpo d'armata)). In tal caso la pratica verra' deferita ad una Commissione formata dal ((colonnello direttore di sanita')), dal suo segretario e da un ufficiale medico superiore all'uopo prescelto. Potra' inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Uguale provvedimento sara' applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso la ((Direzione di sanita')), per delegazione del Ministro della guerra e previa visita diretta ove lo creda, emettera' la propria determinazione, la quale sara' a tutti gli effetti definitiva, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1930 al 10 aprile 1937
