Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

[2]dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; 7

[3]da due ufficiali superiori medici, membri. 7

[4]A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. 7 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461))

[5]6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

6

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

7

Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica".

Testo in vigore dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 383/1996

    Questione infondata
    5 novembre 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui è espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermità da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione è tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilità di interloquirvi. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 5 Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002. 60 parole tolte, 33 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera.

tolto: La Commissione di seconda istanza, ove lo ereda previa visita diretta, emette la propria determinazione.

tolto: Tale determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art5 · fonte del testo