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Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potra' ricorrere alla Direzione di sanita' militare di corpo d'armata. ((In tal caso la pratica verra' deferita a una Commissione composta del generale medico ispettore e dei due ufficiali medici addetti all'Ispettorato)). Potra' inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Uguale provvedimento sara' applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso la Direzione di sanita', per delegazione del Ministro della guerra e previa visita diretta ove lo creda, emettera' la propria determinazione, la quale sara' a tutti gli effetti definitiva, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Testo in vigore dal 10 aprile 1937 al 30 gennaio 1966

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 383/1996

    Questione infondata
    5 novembre 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui è espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermità da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione è tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilità di interloquirvi. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 5 Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1937

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1930 al 10 aprile 1937. 20 parole tolte, 15 parole aggiunte.

Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potra' ricorrere alla Direzione di sanita' militare di corpo d'armata. In tal caso la pratica verra' deferita tolto: ad una Commissione formata dal colonnello direttore di sanita', dal suo segretario e da un ufficiale medico superiore all'uopo prescelto aggiunto: a una Commissione composta del generale medico ispettore e dei due ufficiali medici addetti all'Ispettorato. Potra' inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art5 · fonte del testo