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Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potra' ricorrere alla Direzione di sanita' militare di corpo d'armata. ((In tal caso la pratica verra' deferita a una Commissione composta del generale medico ispettore e dei due ufficiali medici addetti all'Ispettorato)). Potra' inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Uguale provvedimento sara' applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso la Direzione di sanita', per delegazione del Ministro della guerra e previa visita diretta ove lo creda, emettera' la propria determinazione, la quale sara' a tutti gli effetti definitiva, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.
Testo in vigore dal 10 aprile 1937 al 30 gennaio 1966
