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All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda". All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo e' soppresso.

Testo in vigore dal 26 novembre 1998 al 4 settembre 1999

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28275/2025

    24 ottobre 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, il beneficio del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998, ratione temporis applicabile, spetta ai fratelli di tali vittime solo se essi erano conviventi e a carico delle stesse all'epoca dei fatti.

    Art. 1 · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1998-11-23;407~art1 · fonte su Normattiva