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All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda". All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo e' soppresso.
Testo in vigore dal 26 novembre 1998 al 4 settembre 1999
