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Il Governo puo' provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualita' di societa' di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 l. 14 aprile 1975 n. 103, motivandola adeguatamente ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

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  • Sentenza n. 202/1976

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1976

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art3 · fonte su Normattiva