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Il Governo puo' provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualita' di societa' di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.
Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 6 maggio 2004
